Rosario Muto
C.T.U. Esperto Tecnico Espert della Procura Nazionale e consigliere di tutti i cittadini del mondo
Responsabilità civile
https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/23/dentista-negligente-responsabile-se-non-dimostra-di-non-aver-danneggiato-paziente
Dentista negligente: responsabile se non dimostra di non aver danneggiato il paziente


Per la Cassazione civile (sentenza n. 5128/2020) l'inadempimento rilevante per il risarcimento del danno nelle obbligazioni è solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente.
In materia di responsabilità medica, laddove si tratti di un rapporto contrattuale, spetta al medico fornire la prova positiva dell’esatto adempimento ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negligente sotto il profilo dell’ars medica, grava sul sanitario l’onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente.
In altre parole, il dentista che ha sottoposto la malata a trattamenti inutili e scorretti, per andare esente da responsabilità, deve provare che tali trattamenti non abbiano cagionato alcun pregiudizio alla salute della paziente, ossia che siano stati eziologicamente irrilevanti. L’aggravamento delle condizioni di salute è valutabile e ascrivibile al sanitario sotto il profilo della causalità giuridica.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 26 febbraio 2020, n. 5128 (testo in calce).
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Sommario |
La vicenda
Una paziente agiva in giudizio contro la clinica odontoiatrica (una s.a.s.) a cui si era rivolta per un impianto dentale, e contro il socio accomandatario, che aveva materialmente operato sulla danneggiata. La donna lamentava che il trattamento sanitario eseguito – rimasto incompleto – fosse errato e avesse peggiorato le problematiche che già la affliggevano. Ella chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla restituzione degli importi corrisposti al dentista a titolo di compenso. In primo grado, la domanda attorea veniva accolta integralmente, il giudice dichiarava la responsabilità contrattuale dei convenuti in via solidale e li condannava al risarcimento del danno a favore dell’attrice, liquidato in circa 70 mila euro; inoltre, condannava le due compagnie assicuratrici – chiamate in manleva dal socio accomandatario – nella misura del 50% ciascuna. Era esclusa dalla copertura assicurativa la restituzione delle somme versate dall’attrice a titolo di compenso per le cure. In sede di gravame, la sentenza di primo grado veniva riformata, in quanto il giudicante riteneva non provata la condotta negligente del medico e il nesso causale, pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento e condannava il dentista alla restituzione del compenso. La paziente ricorre in Cassazione ove, ancora una volta, viene esaminata la ripartizione dell’onere probatorio in caso di responsabilità medica.
Responsabilità del medico-dentista
L’esercizio della professione odontoiatrica è disciplinato dalla Legge n. 409/1985; si tratta di una professione connotata da particolare autonomia, pur rientrando nell’alveo delle professioni sanitarie. Al dentista, dunque, si applica la disciplina della responsabilità medica, giacché l’odontoiatra è un medico a tutti gli effetti. Pertanto, quando un paziente si rivolge ad un centro odontoiatrico e riporta un danno, per ottenere il ristoro del pregiudizio patito, può agire nei confronti della struttura e del medico che ha eseguito l’operazione. Secondo la disciplina della responsabilità medica (art. 7 , Legge n. 24/2017, cosiddetta “Legge Gelli-Bianco”):
- la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale diretta (art. 1218 c.c.) e indiretta (art. 1228 c.c.);
- il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
È pacifico che il rapporto tra paziente e medico-dentista, presso una struttura privata, rientri nella responsabilità contrattuale; in particolare il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca nel contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 c.c.
Una volta stabilito che si tratta di responsabilità ex art. 1218 c.c. analizziamo, di seguito, il riparto dell’onere probatorio.
Ripartizione dell’onere probatorio tra dentista e paziente
In ambito di responsabilità medica, come abbiamo visto, la legge prevede un diverso titolo di responsabilità (contrattuale o aquiliana) da cui consegue un differente onere probatorio.
Nel caso di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria o della prestazione odontoiatrica,
1) il paziente danneggiato deve:
- fornire la prova del contratto,
- dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico,
- provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico-dentista (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019).
2) il medico-dentista deve:
- fornire la “prova positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esatto dell’adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova;
- provare la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015; Cass.18392/2017),
- in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.

Avv. Marcella Ferrari
Rosario Muto


