Dignità
L'esperto procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria.
Egli si astiene da qualsiasi pubblicità concernente le missioni che egli può ricevere e specialmente
dal fare annunci, avvisi od offerte di servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne, prospetti, nonché,
nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere passi o far proposte presso mandatari, uomini
d'affari o intermediari qualsiasi, mediante provvigioni o rimesse sui suoi onorari od altri vantaggi
di qualsiasi natura.
Se egli fa parte di un raggruppamento professionale, può farne menzione, senza approfittare tuttavia
delle funzioni che potrebbe svolgere in questo raggruppamento per farsente pubblicità personale.
Indipendenza
L'esperto conserva un'indipendenza assoluta, non cedendo a nessuna pressione od influenza di qualsiasi
natura. Nella fattispecie egli non può avere un interesse personale diretto o indiretto nella soluzione
del litigio. Egli non dipende che dalla sua conoscenza e non obbedisce che alle leggi del suo paese.
Imparzialità
L'esperto compie la sua missione, nel quadro della legge, con la più stretta imparzialità facendo
astrazione delle sue opinioni, dei suoi gusti e delle sue relazioni con terzi.
Nel corso delle operazioni, egli non fa mai conoscere la sua opinione, ma può, qualora intenda
tentare una riconciliazione e purché resti nei limiti della sua missione, dare alle parti quei consigli
o quelle spiegazioni tecniche che egli stima opportuni. A meno che egli non abbia ottenuto
preventivamente il consenso delle parti, ricusa, se è stato in relazioni amichevoli con una delle parti
o se ha con essa degli interessi comuni o divergenti ed infine se egli ha già dato un parere nell'affare litigioso.
Responsabilità
L'esperto procede personalmente alle operazioni. Egli non può farsi sostituire da un terzo,
fosse pure un collega. Tuttavia, per certe operazioni materiali, egli può farsi assistere da aiutanti
o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità.
L'esperto dovrà compiere la sua missione nel minor tempo compatibile con la natura dell'affare
e con gli obblighi che egli ha di compiere altre missioni di cui è investito.
L'esperto che ha accettato una missione è tenuto a compierla fino a completa esecuzione .
Se, tuttavia, nel corso della perizia egli è impedito da un avvenimento di forza maggiore o da
un motivo legittimo di portare a termine la sua missione, egli ne informa le parti, i loro consulenti
e l'autorità che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo d'impedimento.
Egli faciliterà il compito del suo successore nel miglior modo possibile.
Segreto professionale
L'esperto mantiene il segreto più assoluto nei confronti dei terzi su quanto egli ha visto o inteso
nel corso della sua perizia. Egli non può disfarsi dal segreto professionale se non col consenso
delle parti o se egli ne è sollevato legalmente.
Onorari
L'esperto proporziona i suoi onorari alle difficoltà ed alla natura delle operazioni, all'ampiezza
delle sue responsabilità ed all'importanza del litigio.
Egli compie la sua missione col minimo di spese ed esborsi.
L'esperto che rimunera un collaboratore espone fra gli esborsi esattamente gli onorari che spettano
a quest'ultimo, e ciò, sotto la sua responsabilità.
Se più esperti formano un collegio ognuno di essi determina il suo onorario nel limite della sua
effettiva partecipazione ai lavori.
Anche se un onorario globale è chiesto, non vi è, in questo caso, "dicotomia"; quest'ultima
consistendo unicamente a ricompensare l'esperto che ha procurato il cliente ad uno dei suoi
colleghi, il che è illecito.
Probità
L'esperto si fa obbligo di non ricevere dalle parti o da terzi, direttamente od indirettamente,
nessun regalo, presente, favore o vantaggi qualsiasi o altra rimunerazione che non sia quella
da lui ufficialmente chiesta per onorari, spese ed esborsi.
Confraternita collegiale quando più esperti sono designati nello stesso affare
Nei suoi rapporti con i suoi colleghi, l'esperto tiene conto delle loro preferenze giustificate
per quanto riguarda la fissazione delle riunioni.
Allorquando egli, per delibera del collegio, viene incaricato di redigere la relazione peritale,
egli espone con obbiettività le differenti opinioni emesse dai suoi colleghi, a disposizione
dei quali egli mette la sua esperienza e le sue capacità.
Rapporti con magistrati e consulenti delle parti
L'esperto convocato davanti alle autorità che lo designano, risponde ponderatamente,
ma con precisione, alle questioni che gli sono poste. Egli ascolta con serenità le critiche
che sono mosse, difende il suo punto di vista esponendo con calma le osservazioni che
egli giudica opportune e si astiene da qualsiasi commento se il suo elaborato non viene
omologato. L'esperto si sforza di non convocare le parti se non dopo essersi preventivamente
inteso coi loro consulenti, per quanto riguarda luogo, giorno ed ora delle riunioni.